Nell'ottica costante di Synchro per il contenimento dei costi all'interno delle aziende di Impianti Elettrici, pensiamo sia cosa gradita dedicare 8 ore di Formazione suddivisa in:
14 Aprile 2009 dalle ore 8,30 alle 12, 30:
Corso di Formazione
LAVORI IN ALTEZZA
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 73)
nello stesso giorno dalle 14,00 alle 18,00 completiamo (per tutti) il:
Corso di Formazione
INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA
Per i Lavoratori di Uffici e Servizi
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, art.36 Nuovo Testo Unico della Sicurezza)
Premessa
Il D. Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. Gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 specificano l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
Gli obblighi citati sono sanzionati penalmente.
Inoltre, per i cantieri temporanei o mobili, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.
Tale formazione deve riguardare in particolar modo i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto che, essendo di III categoria, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D. Lgs. 81/08, comportano l’obbligo di provvedere all’addestramento sul loro uso.
Cosa fare?
Risponde lo stesso art. 18 del D. Lgs. 81/08, comma 1, lett. z, che impone al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
In tale contesto è quindi possibile provvedere efficacemente alla formazione del personale sull’uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature che si utilizzano per la sicurezza nei lavori in quota.
maggiori informazioni su:
http://www.synchrosrl.it
Commenti